Art. 41
41 / 45Disciplina sanzionatoria
In vigore dal 24 ago 1999
1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorità marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all', comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-41