Art. 3 · Definizioni

Art. 3

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Definizioni

In vigore dal 4 set 2013
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unità veloci: unità così come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unità veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unità mercantile è autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Autorità marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorità consolari; i) organi di vigilanza: l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima; l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio; m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all', lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come sostituito dall' del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca; o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte nè dell'equipaggio nè dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unità mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attività lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine; r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-3