Art. 29 · Informazione, consulenza ed assistenza

Art. 29

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Informazione, consulenza ed assistenza

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanità, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché gli altri organismi previsti dall' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca. 2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-29