Art. 22
22 / 45Mantenimento delle condizioni dopo le visite
In vigore dal 24 ago 1999
1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all', svolte con riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all' comma 1, nessun cambiamento può essere apportato se non con le procedure di cui all', comma 3.
2. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-22