Art. 21 · Visita occasionale

Art. 21

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Visita occasionale

In vigore dal 24 ago 1999
1. Al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità una visita occasionale è disposta, a bordo delle unità di cui all' comma 1 lettera c), dall'Autorità marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita può, inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'. 2. Le navi o unità in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo. 3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unità mercantili straniere è svolta secondo le procedure indicate nel Mem- orandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-21