Art. 18
18 / 45Tipi di Visite
In vigore dal 24 ago 1999
1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all', sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale:
1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove;
2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;
b) visita periodica:
1) per le navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200;
2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;
c) visita occasionale:
1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti;
2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;
3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale;
4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
5) per le navi o unità mercantili straniere.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorità marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante.
3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all', di seguito denominata Commissione territoriale.
4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento è conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-18