Art. 1 · Istituzione

Art. 1

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Istituzione

In vigore dal 20 giu 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l', comma 1, lettera d), l' e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g); Visto l', comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all' della citata legge 15 marzo 1997, n. 59. Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo; ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296#art-1