Art. 6
6 / 21Giunta nazionale
In vigore dal 20 apr 2017
1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242#art-6