Art. 22
22 / 26Norme finali
In vigore dal 30 apr 2011
1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'autorità di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell', comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-22