Art. 8
8 / 12Disponibilità finanziarie e gestione
In vigore dal 25 ago 1999
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall', comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
e) eventuali proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-8