Art. 8 · Disponibilità finanziarie e gestione

Art. 8

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Disponibilità finanziarie e gestione

In vigore dal 25 ago 1999
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall', comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali; c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano; d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici; e) eventuali proventi di gestione; f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali. 2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all' della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
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