Art. 4 · Organi

Art. 4

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Organi

In vigore dal 1 mar 2008
1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione. 3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. 4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-4