Art. 99 · Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa .
Titolo VII

Art. 99

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Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa .

In vigore dal 24 ago 1999
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa). 1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare è abrogato. 2. L'articolo 237 della legge fallimentare è sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-99