Art. 94 · Affissione con mezzi informatici .
Titolo V

Art. 94

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Affissione con mezzi informatici .

In vigore dal 24 ago 1999
(Affissione con mezzi informatici). 1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-94