Art. 92 · Composizione collegiale del tribunale .
Titolo V

Art. 92

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Composizione collegiale del tribunale .

In vigore dal 24 ago 1999
(Composizione collegiale del tribunale). 1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. 2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-92