Titolo IV›Capo I
Art. 84
92 / 114Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria .
In vigore dal 24 ago 1999
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall' e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli , commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-84