Art. 80 · Definizioni .
Titolo IVCapo I

Art. 80

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Definizioni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Definizioni). 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli , facente parte di un gruppo; b) per "imprese del gruppo": 1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; 2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla; 3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre. 2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
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