Art. 77 · Riapertura della procedura .
Sez. II

Art. 77

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Riapertura della procedura .

In vigore dal 24 ago 1999
(Riapertura della procedura). 1. Nel caso previsto dall', comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. 2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale: a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo; b) nomina il curatore; c) impartisce l'ordine previsto dall', comma 1, lettera c); d) stabilisce i termini previsti dall', comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la metà. 3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell', comma 3.
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