Sez. II
Art. 74
80 / 114Chiusura della procedura .
In vigore dal 19 mar 2024
(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sonò state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all', comma 1-bis.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-74