Capo VII›Sez. I
Art. 70
76 / 114Conversione al termine della procedura .
In vigore dal 24 ago 1999
(Conversione al termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall';
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-70