Art. 65 · Impugnazione degli atti di liquidazione .
Capo V

Art. 65

70 / 114

Impugnazione degli atti di liquidazione .

In vigore dal 24 ago 1999
(Impugnazione degli atti di liquidazione). 1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. 2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. 3. Il ricorso non ha efietto sospensivo. 4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall', il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-65