Capo V
Art. 65
70 / 114Impugnazione degli atti di liquidazione .
In vigore dal 24 ago 1999
(Impugnazione degli atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso non ha efietto sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall', il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-65