Art. 64 · Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni .
Capo V

Art. 64

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Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni). 1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-64