Art. 62 · Alienazione dei beni .
Capo V

Art. 62

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Alienazione dei beni .

In vigore dal 19 mar 2024
(Alienazione dei beni). 1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. 2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità. 3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario. 3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall', possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Note all'articolo

  • Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-62