Art. 58 · Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari
Capo V

Art. 58

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Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari

In vigore dal 24 ago 1999
1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall', commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall', commi 2 e 3, sono ridotti della metà.
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