Capo III
Art. 50 bis
43 / 114Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza .
In vigore dal 14 mag 2011
(Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza).
1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
Note all'articolo
- Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-50-bis