Art. 35 · Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell 'opposizione .
Titolo IIICapo I

Art. 35

57 / 114

Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell 'opposizione .

In vigore dal 24 ago 1999
(Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell 'opposizione). 1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall' non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare. 2. Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall' della legge fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall' ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria. 3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli , commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-35