Art. 31 · Dichiarazione di fallimento .
Titolo IIICapo I

Art. 31

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Dichiarazione di fallimento .

In vigore dal 24 ago 1999
(Dichiarazione di fallimento). 1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'. 2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-31