Titolo III›Capo I
Art. 30
52 / 114Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento .
In vigore dal 24 ago 1999
(Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'.
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell', comma 3. Di essi è data altresì comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-30