Titolo II›Capo I
Art. 3
3 / 114Accertamento dello stato di insolvenza .
In vigore dal 16 mar 2019
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall' si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell', comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-3