Capo III
Art. 19
34 / 114Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale .
In vigore dal 28 set 2024
(Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al eommissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall', l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli del codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-19