Art. 16 · Sostituzione del commissario giudiziale.
Capo II

Art. 16

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Sostituzione del commissario giudiziale.

In vigore dal 24 ago 1999
1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo eommissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire. 2. Il tribunale nomina il nuovo eommissario in conformità dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non è pervenuta nel termine.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-16