Art. 109 · Abrogazioni .
Titolo VII

Art. 109

113 / 114

Abrogazioni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Abrogazioni). 1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l', terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l' del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l' del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19; g) l', comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452; h) la legge 23 agosto 1988, n. 391; i) l' del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-109