Art. 7
7 / 8Disposizioni finanziarie
In vigore dal 6 ago 1999
1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233#art-7