Art. 1
1 / 8Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale
In vigore dal 6 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
Organi collegiali della scuola
a livello centrale, regionale e locale
1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;
b) a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;
c) a livello locale, i consigli scolastici locali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233#art-1