Art. 9 · Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome

Art. 9

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Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome

In vigore dal 31 lug 1999
Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione- economica PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica BELLILLO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-22;230#art-9