Art. 1
1 / 9Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
In vigore dal 10 nov 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:
a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà,
d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.
3. Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.
4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio saintario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.
5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.
6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è, stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-22;230#art-1