Art. 6

Art. 6

6 / 8
In vigore dal 26 giu 1999
1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall' del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-18;200#art-6