Art. 4

Art. 4

4 / 8
In vigore dal 26 giu 1999
1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente: "I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-18;200#art-4