Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 16 lug 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212#art-6