Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 lug 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituto dal seguente: ". - 1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province. 2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212#art-3