Art. 11

Art. 11

11 / 13
In vigore dal 16 lug 1999
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212#art-11