Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 giu 1999
1. I commi 1 e 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. 2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all', comma 1.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;170#art-3