Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 giu 1999
1. I commi 4 e 5 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti: " 4. Il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all', lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;170#art-2