Art. 9
Capo II

Art. 9

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In vigore dal 2 ott 1999
1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-9