Capo I
Art. 5
5 / 30In vigore dal 2 ott 1999
1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'.
3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.
4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-5