Art. 22
Capo IV

Art. 22

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In vigore dal 2 ott 1999
1. Ai fini dell' i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-22