Art. 21
Capo IV

Art. 21

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In vigore dal 2 ott 1999
1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di: a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'; b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione; c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso; 2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. 3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-21