Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 2 ott 1999
1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli. 2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-2