Art. 19
Capo IV

Art. 19

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In vigore dal 2 ott 1999
1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive. 2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all', oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi. 3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento. 4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-19