Art. 17
Capo IV

Art. 17

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In vigore dal 2 ott 1999
1. I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-17