Art. 13
Capo II

Art. 13

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In vigore dal 2 ott 1999
1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-13